Dal 17 agosto 2005 l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e persone è unitariamente regolato dal DLG 22.12.2000, n. 395.
Costituisce esercizio della professione di trasportatore su strada per conto terzi di cose, l'attività dell'impresa, diversa dal trasporto per conto proprio (art. 31, legge n. 298/1974), eseguita, mediante autoveicoli, per trasporto di cose verso un corrispettivo (DLG n. 395/2000).
È soggetto alla disciplina del DLG n. 395/2000 chiunque (persona fisica, giuridica o associazione, con o senza scopo di lucro, privata o pubblica) svolga l’attività sopra indicata.
La nuova disciplina unificata di accesso alle due professioni prevede, come le precedenti, la dimostrazione dei tre requisiti:
- idoneità morale (onorabilità);
- idoneità professionale (professionalità);
- capacità finanziaria.
La dimostrazione del possesso dei tre requisiti è necessaria per le imprese di autotrasporto per conto terzi di cose, per l'iscrizione all'Albo e il successivo esercizio dell'attività; i requisiti devono sussistere al momento della presentazione della domanda di iscrizione all'Albo.
I suddetti requisiti devono permanere per il periodo di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori.
Le imprese che esercitano l'attività di trasportatore su strada di cose per conto terzi esclusivamente mediante autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 t effettuano l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori dimostrando il solo requisito dell'onorabilità.
Sono esentate dalla dimostrazione dei citati tre requisiti le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi e persone già autorizzate alla data del 31 dicembre 1977.
Adeguamento ai requisiti per le imprese di autotrasporto merci iscritte all’albo prima del 17/08/2005:
Devono adeguarsi ai requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 del DLG n. 395/2000 entro il 04.12.2011:
- Le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte all'Albo tra l'1.1.1978 e il 31.5.1987, con il beneficio dell'esenzione dalla dimostrazione dei requisiti della capacità professionale e finanziaria previsto dall'art. 9, DM n. 508/1987, modificato dal DM n. 100/1988.
Devono adeguarsi ai requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 del DLG n. 395/2000 entro il 04.12.2011
- Le imprese di autotrasporto iscritte all'Albo alla data del 16.8.2005, con il beneficio dell'esenzione dalla dimostrazione dei requisiti della capacità professionale e finanziaria previsto dall'art. 1, cc. 2 e 3, del DM n. 198/1991. Il termine per l'adeguamento anzidetto è applicabile soltanto se le imprese interessate utilizzano esclusivamente i tipi di autoveicoli rispettivamente contemplati dall'art. 1, cc. 2 e 3, del DM n. 198/1991.
In occasione della prima verifica del permanere dei requisiti da parte dell'autorità competente (tale verifica periodica deve essere effettuata, a discrezione dell'autorità competente, con periodicità massima triennale). - Le aziende di autotrasporto che, ai sensi dei DM n. 198/1991 e n. 448/1991, hanno dimostrato il requisito della capacità finanziaria mediante attestazione rilasciata da una società finanziaria, si adeguano al requisito di cui all'art.6 del DLG n. 395/2000 (che prevede il rilascio dell'attestato esclusivamente da parte di istituti bancari) o in base al valore dei veicoli.