L’immissione in circolazione dei veicoli provenienti dall’estero è subordinata per legge ad un controllo preliminare della documentazione e l’Agenzia Massa cura il disbrigo di tutte le pratiche necessarie, che avvengono:

  • In via amministrativa per i veicoli provenienti dai paesi dell’UE ed appartenenti alla categoria internazionale autovetture o ciclomotori e motocicli in regola con la prescritta revisione;
  • All’esito favorevole della visita e prova del veicolo qualora non sia consentita l’immatricolazione in via amministrativa.

La domanda di nazionalizzazione del veicolo nuovo o usato proveniente dall’estero può essere presentata presso:

  • l'Ufficio Provinciale in cui è residente l'intestatario del veicolo;
  • l'Ufficio Provinciale in cui ha sede colui il quale commercializza il veicolo stesso (da intendere come Concessionario che vende il veicolo e non come l'importatore del veicolo stesso).

Nel caso di acquisto in leasing presso l'Ufficio Provinciale nella cui Provincia:

  • la società di Leasing ha la sede principale;
  • è residente il locatario del veicolo o il commerciante e la società di leasing ha una sede secondaria

Non è ammesso l’emanazione di certificati di approvazione per la nazionalizzazione dei veicoli delle categorie internazionali L, M1, N ed O salvo nel caso di doppio collaudo per l’applicazione di sovrastrutture (di cui uno per uso esclusivo interno dell’Ufficio ed uno per la successiva immatricolazione se la sede dell’officina allestitrice è diversa dalla residenza del proprietario del veicolo);
I veicoli della categoria N ed O devono comunque essere sempre sottoposti a collaudo tecnico;
I veicoli della categoria M2 e M3 e veicoli provenienti da paesi extra UE nel caso siano necessari controlli particolarmente complessi, devono essere sottoposti a collaudo da parte del CPA.

 

Immatricolazione veicoli esteri provenienti dai paesi UE

    1. NAZIONALIZZAZIONI DALLA GERMANIA

Veicoli nuovi mai immatricolati

      • C.O.C. ORIGINALE ed una sua fotocopia
        (Se dal C.O.C. risulta il rilascio del FAHRZEUGBRIEF, lo stesso deve essere allegato in originale, con fotocopia e con la traduzione giurata)

Veicoli già immatricolati

      • FAHRZEUGBRIEF ORIGINALE e sua fotocopia integrale più la traduzione giurata;
      • FAHRZEUGSCHEIN ORIGINALE e sua fotocopia più la traduzione giurata;
      • TARGHE ORIGINALI;
      • SCHEDA TECNICA (rilasciata per telaio con indicazione delle direttive CEE relative alle emissioni gas, frenatura, sterzo cinture di sicurezza ecc. rilasciata TUV o DEKRA ed autenticato dal LAND)
        In sostituzione del FAHRZEUGSCHEIN e delle TARGHE si deve consegnare "ABMELDEBESCHENIGUNG FUR DEN FAHRZENGHALTER" in ORIGINALE con la traduzione giurata; sullo stesso si deve fare attenzione alle voci (HU) ed (AU) che devono essere compilate e non scadute, in tal caso si deve provvedere al collaudo in sostituzione dell’ABMELDEBESCHENIGUNG si può presentare libretto internazionale (ZULASSUNGSCHEIN) e relativa targa oppure estratto meccanografico dell‘archivio veicoli. In ogni caso deve essere rilevabile la data di scadenza del collaudo tecnico. Qualora gli originali dei documenti risultassero smarriti, in loro sostituzione si deve presentare la DENUNCIA e i DUPLICATI dei DOCUMENTI SMARRITI emessi dalla stessa autorità che ha rilasciato gli originali (circ. n. 133/85).
    1. NAZIONALIZZAZIONI DALLA FRANCIA

Veicoli nuovi mai immatricolati

      • C.O.C. ORIGINALE ed una sua fotocopia

Veicoli già immatricolati

      • Certificato di immatricolazione (CARTE GRIS) in ORIGINALE ed una sua fotocopia con TRADUZIONE GIURATA sulla stessa deve essere indicata la data della scadenza della revisione;
      • Scheda tecnica rilasciata dall'UTAC (per n. telaio con indicazione delle direttive CEE relative alle emissioni gas, frenatura, sterzo, cinture di sicurezza ecc.)
      • NON ESISTE l’obbligo di consegna delle Targhe.

 

        Nota Bene: QUALORA I DOCUMENTI RISULTASSERO SMARRITI, OCCORRE LA DENUNCIA DI SMARRIMENTO E IL DUPLICATO DEGLI STESSI EMESSO DALLA STESSA AUTORITA' CHE HA RILASCIATO GLI ORIGINALI (CIRC. N.133/85 punto 2.3).
    1. NAZIONALIZZAZIONI DAL BELGIO

Veicoli nuovi mai immatricolati

      • C.O.C. ORIGINALE o DUPLICATO ed una sua fotocopia

Veicoli già immatricolati

      • INSCHRIJVINGSBEWIJS / CERTIFICAT D’IMMATRICULATION / ZULASSUNGSSHEIN in originale ed una sua fotocopia;
      • Traduzione giurata del documento di cui al punto precedente
      • Eventuale certificato di revisione in originale - autenticato dall’Autorità competente - con la sua traduzione giurata;
      • Scheda tecnica - autenticata dall’Autorità competente (rilasciata per telaio con indicazione delle direttive CEE relative alle emissioni gas, frenatura, sterzo cinture di sicurezza ecc.)
      • Nota Bene: NON ESISTE OBBLIGO DI CONSEGNA TARGHE. QUALORA I DOCUMENTI RISULTASSERO SMARRITI OCCORRE LA DENUNCIA E DUPLICATO DEL DOCUMENTO SMARRITO EMESSO DALLA STESSA AUTORITA' CHE HA RILASCIATO L'ORIGINALE (CIRC. N.133/85)
    1. NAZIONALIZZAZIONI DALLA GRAN BRETAGNA

Veicoli nuovi mai immatricolati

      • C.O.C. ORIGINALE ed una sua fotocopia

Veicoli già immatricolati

      • "VEHICLE REGITRATION DOCUMENT" V5 in ORIGINALE ed una sua fotocopia con TRADUZIONE GIURATA. In sostituzione può essere presentato il "CERTIFICAT OF PERMANENT EXPORT" V561 in ORIGINALE ed una sua fotocopia con TRADUZIONE GIURATA;
      • "MOT TEST CERTIFICATE" in ORIGINALE ed una sua fotocopia – autenticato dall’Autorità competente - con TRADUZIONE GIURATA (solo per veicoli sottoposti a revisione);
      • Scheda tecnica – autenticato dall’Autorità competente (rilasciata per telaio con indicazione delle direttive CEE relative alle emissioni gas, frenatura, sterzo cinture di sicurezza ecc.)
      • NON ESISTE l’obbligo di consegna delle Targhe.

 

        Nota Bene: QUALORA I DOCUMENTI RISULTASSERO SMARRITI, OCCORRE LA DENUNCIA DI SMARRIMENTO E IL DUPLICATO DEGLI STESSI EMESSO DALLA STESSA AUTORITA' CHE HA RILASCIATO GLI ORIGINALI (CIRC. N.133/85 punto 2.3).
    1. NAZIONALIZZAZIONI DALLA SPAGNA

Veicoli nuovi mai immatricolati

      • C.O.C. ORIGINALE ed una sua fotocopia

Veicoli già immatricolati

      • “PERMISO DE CIRCULACION - CERTIFICAT D'IMMATRICULATION” in ORIGINALE ed una sua fotocopia con TRADUZIONE GIURATA;- “TARJETA INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS” in originale autenticata – ed una sua fotocopia con TRADUZIONE GIURATA. In tale documento è riportata la scadenza della revisione periodica la quale deve essere valida altrimenti sottoporre il veicolo a collaudo tecnico;
      • TARGHE di circolazione riportate nei documenti;
      • Nota Bene: la “TARJETA INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS” non è necessario che sia autenticata se viene presentata anche la scheda tecnica o il COC
    1. NAZIONALIZZAZIONI DALL'OLANDA

Veicoli nuovi mai immatricolati

      • C.O.C. ORIGINALE ed una sua fotocopia

Veicoli già immatricolati

      • Il documento denominato “DEEL I” in ORIGINALE ed una sua fotocopia con TRADUZIONE GIURATA
      • TARGHE originali;
      • Eventuale certificato di revisione in originale – autenticato dall’Autorità competente - con la sua traduzione giurata
      • Scheda tecnica – autenticata dall’Autorità competente (rilasciata per telaio con indicazione delle direttive CEE relative alle emissioni gas, frenatura, sterzo cinture di sicurezza ecc.)
      • Nota Bene: QUALORA I DOCUMENTI RISULTASSERO SMARRITI, OCCORRE LA DENUNCIA DI SMARRIMENTO E IL DUPLICATO DEGLI STESSI EMESSO DALLA STESSA AUTORITA' CHE HA RILASCIATO GLI ORIGINALI (CIRC. N.133/85)
    1. NAZIONALIZZAZIONI DAL LUSSEMBURGO

Veicoli nuovi mai immatricolati

      • C.O.C. ORIGINALE ed una sua fotocopia

Veicoli già immatricolati

      • La carta di circolazione sulla quale viene posto a pag 1 il timbro “CERTIFICAT DE MISE HORS CIRCULATION" e a pag. 2 il timbro “VEHICULE, HORS CIRCULATION" in ORIGINALE ed una sua fotocopia con TRADUZIONE GIURATA;
      • Eventuale certificato di revisione in originale – autenticato dall’Autorità competente - con la sua traduzione giurata;
      • Scheda tecnica – autenticato dall’Autorità competente (rilasciata per telaio con indicazione delle direttive CEE relative alle emissioni gas, frenatura, sterzo cinture di sicurezza ecc.)
      • NON ESISTE l’obbligo di consegna delle Targhe.

 

        Nota Bene: QUALORA I DOCUMENTI RISULTASSERO SMARRITI, OCCORRE LA DENUNCIA DI SMARRIMENTO E IL DUPLICATO DEGLI STESSI EMESSO DALLA STESSA AUTORITA' CHE HA RILASCIATO GLI ORIGINALI (CIRC. N.133/85 punto 2.3).
    1. NAZIONALIZZAZIONI DALL'AUSTRIA

Veicoli nuovi mai immatricolati

      • C.O.C. ORIGINALE ed una sua fotocopia

Veicoli già immatricolati

    • Attestato di radiazione specificante: 1. La casa costruttrice; 2. il n. di telaio; 3. l’indicazione della targa; 4. la data dell’ultima revisione con esito favorevole
    • Tale attestato deve essere munito dei timbri dell’Ufficio emittente in ORIGINALE ed una sua fotocopia con TRADUZIONE GIURATA.
    • “ TYPENSCHEIN “ in ORIGINALE ed una sua fotocopia con TRADUZIONE GIURATA
    • Scheda tecnica – autenticato dall’Autorità competente (rilasciata per telaio con indicazione delle direttive CEE relative alle emissioni gas, frenatura, sterzo cinture di sicurezza ecc.) 
      NON ESISTE l’obbligo di consegna delle Targhe.

 

Immatricolazione veicoli esteri provenienti dai paesi Extracomunitari

    1. NAZIONALIZZAZIONI DALLA SVIZZERA

Veicoli nuovi mai immatricolati

      • C.O.C. ORIGINALE ed una sua fotocopia

Veicoli già immatricolati

      • LICENZA DI CIRCOLAZIONE in ORIGINALE ed una sua fotocopia;
      • qualora il documento di cui al capoverso precedente risultasse smarrito in sostituzione si deve presentare la DENUNCIA e il DUPLICATO del DOCUMENTO SMARRITO emesso dalla stessa autorità che ha rilasciato l'originale (circ. n. 133/85);
      • SCHEDA TECNICA (rilasciata per telaio con indicazione delle direttive CEE relative alle emissioni gas, frenatura, sterzo cinture di sicurezza ecc.) rilasciata dall’autorità competente

Bolletta e certificati doganali

      Devono essere presentati anche i documenti doganali che comprovano l'avvenuta importazione del veicolo; tali documenti consistono nella bolletta doganale oppure, qualora la bolletta sia unica per più veicoli, nel certificato doganale in bollo ove risulta che sono stati corrisposti i diritti di confine e sono indicati fabbrica e tipo di veicolo, numero di telaio, stato d'uso, estremi della bolletta doganale e categoria del veicolo:
      • bolletta originale e fotocopia del Certificato Doganale oppure
      • copia autenticata della bolletta e il certificato doganale
      I veicoli di provenienza extra comunitaria importati in altri paesi CEE ed introdotti in Italia a seguito di acquisto intracomunitario non necessitano di certificato doganale; per essi è sufficiente che sia stato assolto l'obbligo IVA sugli acquisti intracomunitari.
    1. NAZIONALIZZAZIONI DALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Veicoli nuovi mai immatricolati

      • C.O.C. ORIGINALE ed una sua fotocopia

Veicoli già immatricolati

      • DOCUMENTO SOSTITUTIVO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE;
      • CERTIFICATO STORICO;
      • Eventuale certificato di revisione in originale

Bolletta e certificati doganali

      Per i veicoli provenienti da San Marino o dalla Città del Vaticano non occorre alcun documento doganale ad eccezione che per i veicoli appartenenti a residenti in immobili extraterritoriali.
      • NAZIONALIZZAZIONI DAGLI STATI UNITI

Veicoli nuovi mai immatricolati

        • Certificazione d’Origine in ORIGINALE LEGALIZZATA ED APOSTILLATA (secondo la Convenzione dell’Aia del 5.10.64)

Veicoli già immatricolati

        • “REGISTRATION CARD” in originale ed una sua fotocopia;
        • “CERTIFICATE OF TITLE” in originale ed una sua fotocopia;
        • I documenti devono essere APOSTILLATI E LEGALIZZATI
        • SCHEDA TECNICA (rilasciata per telaio con indicazione delle direttive CEE relative alle emissioni gas, frenatura, sterzo cinture di sicurezza ecc.) rilasciata dall’autorità competente, AUTENTICATA E LEGALIZZATA

Bolletta e certificati doganali

      Devono essere presentati anche i documenti doganali che comprovano l'avvenuta importazione del veicolo; tali documenti consistono nella bolletta doganale oppure, qualora la bolletta sia unica per più veicoli, nel certificato doganale in bollo ove risulta che sono stati corrisposti i diritti di confine e sono indicati fabbrica e tipo di veicolo, numero di telaio, stato d'uso, estremi della bolletta doganale e categoria del veicolo:
      • bolletta originale e fotocopia del Certificato Doganale oppure
      • copia autenticata della bolletta e il certificato doganale
      I veicoli di provenienza extra comunitaria importati in altri paesi CEE ed introdotti in Italia a seguito di acquisto intracomunitario non necessitano di certificato doganale; per essi è sufficiente che sia stato assolto l'obbligo IVA sugli acquisti intracomunitari.

 

AGENZIA MASSA - SEDE BACOLI

Viale Carlo Vanvitelli,118 - 
80070 Bacoli (NA)

P.iva 06123351212

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