Natanti da diporto
I natanti da diporto non sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nei registri, ma sussiste la facoltà di iscrizione nei registri riservati alle imbarcazioni da diporto; in tale ultimo caso, di queste unità assumeranno il relativo regime giuridico.
Le imbarcazioni da diporto devono essere iscritte presso le Capitanerie di porto, gli Uffici circondariali marittimi o quegli Uffici motorizzazione civile dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti, autorizzati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che custodiscono i relativi registri, compilati secondo un modello approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
I Registri delle imbarcazioni da diporto (RID), una volta tenuti anche dagli Uffici marittimi minori, sono stati accentrati presso le sedi delle Capitanerie di porto o degli Uffici circondariali marittimi da cui dipendono.
L’iscrizione ordinaria nei RID richiede i seguenti documenti:
- titolo di proprietà
- dichiarazione di conformità CE (vedi nota 1)
- attestazione CE del tipo (se prevista) (vedi nota 2)
- dichiarazione di potenza del/i motore/i entrobordo
Se l’imbarcazione (marcata CE) proviene da un registro di uno Stato UE, il proprietario può presentare, in luogo della documentazione tecnica e dell’atto di proprietà, il certificato di cancellazione dal registro di provenienza.
Esiste anche una forma agevolata di immatricolazione, riservata alle imbarcazioni nuove: l’iscrizione provvisoria.
L’acquirente, prima di mettere in servizio un’imbarcazione da diporto, può richiedere il numero d’immatricolazione presentando la relativa domanda all’ufficio prescelto per l’iscrizione.
Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti:
- copia della fattura attestante l’assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali e degli eventuali adempimenti doganali e contenente le generalità, l’indirizzo e il codice fiscale dell’interessato, nonché la descrizione tecnica dell’unità stessa
- dichiarazione di conformità CE, unitamente a copia dell’attestazione CE del tipo, ove prevista (cap. 4 para c)
- dichiarazione di potenza del motore o dei motori entrobordo di propulsione installati a bordo
- dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell’intestatario della fattura per tutti gli eventi derivanti dall’esercizio dell’imbarcazione, fino alla data della presentazione del titolo di proprietà
L’assegnazione del numero d’immatricolazione determina l’iscrizione provvisoria dell’imbarcazione da diporto, condizionata alla successiva presentazione del titolo di proprietà (atto pubblico, scrittura privata con firme autenticate da un notaio, dichiarazione unilaterale di vendita con firma del venditore autenticata da un notaio o sentenza) debitamente perfezionato e registrato presso l’Agenzia delle entrate.
Contestualmente all’iscrizione provvisoria nei RID, l’ufficio consegna anche una licenza di navigazione provvisoria e il certificato di sicurezza.
Con questi documenti l’acquirente è autorizzato a utilizzare il mezzo per un periodo massimo di sei mesi, durante il quale deve essere consegnato il descritto atto di proprietà.
Al completamento della documentazione, l’ufficio di iscrizione rilascerà la licenza di navigazione definitiva. Qualora non si riesca a consegnare la documentazione prevista entro i sei mesi, l’iscrizione è nulla e si potrà procedere ad un’ulteriore iscrizione solo con la documentazione completa (non è possibile, quindi, ottenere un’altra licenza provvisoria).
Navi da diporto
L’iscrizione delle navi da diporto si effettua solo presso le Capitanerie di porto nel RND (registro delle navi da diporto).
La documentazione da presentare consiste nel titolo di proprietà (come per le imbarcazioni da diporto) e nel certificato di stazza, cui consegue il rilascio della licenza di navigazione da parte dell’ufficio di iscrizione, nonché del certificato di sicurezza a seguito di apposita visita di sicurezza iniziale.
Imbarcazioni e navi in leasing
Le unità da diporto acquistate con la formula della locazione finanziaria sono iscritte a nome della società di leasing (che risulta esserne proprietaria) e con un’annotazione nei rispettivi registri e sulla licenza di navigazione del nominativo dell’utilizzatore (acquirente in leasing) e della scadenza del contratto di locazione finanziaria.
Non è necessaria, quindi, la costosa procedura (in passato utilizzata) della «dichiarazione d’armatore», imposta all’utilizzatore per diventare responsabile a tutti gli effetti del mezzo nautico e esonerare, così, la società di leasing (proprietaria del mezzo).
In caso di riscatto dell’unità alla scadenza del contratto di leasing, sarà ovviamente necessario un regolare passaggio di proprietà a favore dell’utilizzatore del mezzo con relativa trascrizione nel registro di iscrizione.
Gli stranieri
Possono iscrivere o mantenere l’iscrizione (nel caso di acquisto di un mezzo già iscritto) delle imbarcazioni e delle navi da diporto nei RID o nei RND italiani, purché abbiano domicilio in Italia oppure lo eleggano presso la loro autorità consolare o presso un proprio rappresentante con domicilio in Italia, al quale le autorità possano rivolgersi in caso di necessità.
I cittadini italiani residenti all’estero che intendano iscrivere o mantenere l’iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nei registri italiani, hanno l’obbligo di nominare un rappresentante, domiciliato in Italia, al quale le autorità possono rivolgersi in caso di necessità.
Trasferimento d'iscrizione
Il proprietario di un’unità da diporto può richiedere, anche tramite un suo rappresentante legale, il trasferimento d’iscrizione a altro ufficio, presentando domanda all’ufficio di attuale iscrizione.
Durante il periodo di perfezionamento del trasferimento d’iscrizione, la licenza di navigazione dell’unità, essendo in fase di rinnovo, è sostituita dalla ricevuta comprovante l’avvenuto deposito della documentazione.
Note
- La dichiarazione di conformità «CE» è l’attestazione scritta con la quale il fabbricante dichiara che i suoi prodotti soddisfano i requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria e, se si tratta di unità soggette all’esame «CE del tipo», sono anche conformi all’esemplare oggetto di tale esame
- L’esame «CE del tipo» è il controllo, effettuato da un organismo notificato su un esemplare della produzione, per accertare se esso soddisfa le disposizioni della normativa comunitaria. Se il tipo (cioè l’esemplare) è conforme ai requisiti stabiliti, l’organismo rilascia un attestato di esame «CE del tipo» al fabbricante. Tale attestato è, però, necessario soltanto per le unità di lunghezza tra i 12 e i 24 metri appartenenti alle categorie di progettazione A, B e C.
Per tutte le altre sono previsti, invece, controlli di fabbricazione interni e prove a cura del fabbricante e sotto la responsabilità di uno dei predetti organismi notificati