Natanti
I natanti, compresi i motori installati a bordo, sono beni mobili non registrati. Quindi, in occasione del trasferimento di un natante da un soggetto a un altro, non è richiesto alcun atto che comprovi il fatto avvenuto, poiché si applica la regola che "il possesso vale titolo", salvo adottare ovviamente le precauzioni di natura commerciale che si ritengano opportune. Al nuovo possessore devono essere consegnati i documenti relativi al natante. Nel caso di unità con Marcatura CE, all'acquirente deve essere consegnato anche il manuale del proprietario.

 

Imbarcazioni
Per il passaggio di proprietà delle imbarcazioni, che sono invece beni mobili registrati, il relativo titolo deve essere presentato all'Ufficio ove l'unità risulta iscritta nel termine di 60 giorni dalla data dell'atto, con allegata la seguente documentazione:
Il titolo di proprietà può essere costituito da:

  • atto pubblico
  • scrittura privata autenticata (l'autentica può essere effettuata presso gli uffici comunali, i titolari degli Sportelli Telematici dell'Automobilista o notai) e registrata presso l'Ufficio del Territorio
  • dichiarazione dell'alienante con sottoscrizione autenticata e registrata (come sopra)
  • sentenza passata in giudicato
  • per le unità acquistate all'estero il titolo di proprietà può essere costituito dal c.d. "Bill of Sale " legalizzato dall'Autorità consolare (salvo che non sia previsto lo status di reciprocità - Per i Paesi dell'Unione Europea la legalizzazione è stata soppressa - L.106/1990)) e registrato presso un qualsiasi Ufficio del Territorio (ex Registro).
    Ai fini dell'immatricolazione il documento deve essere accompagnato dal certificato di cancellazione dal registro straniero ovvero da una dichiarazione rilasciata dall'Autorità governativa dello Stato di bandiera estera che attesti che per l'unità oggetto della vendita la legislazione del Paese non richiede l'iscrizione nei registri. I documenti devono essere tradotti in lingua italiana dall'autorità consolare o da interpreti autorizzati dal tribunale
  • acquisto (mortis causa): copia (per estratto) della denuncia di successione rilasciata dal competente Ufficio del Territorio unitamente al certificato di morte e alla dichiarazione di accettazione dell'eredità
 

Cancellazione
Con il cambio dei parametri per la classificazione delle unità da diporto, circa 20.000 unità, iscritte, rientrano adesso nella categoria dei natanti da diporto.
Naturalmente i proprietari di questi mezzi possono richiedere all’ufficio di iscrizione la cancellazione dai registri.
La cancellazione può essere richiesta anche per:

  • perdita effettiva (si verifica quando l’unità viene a trovarsi in condizioni tali da essere inidonea assolutamente alla navigazione, come nel caso di affondamento con avarie gravi che renderebbero necessaria la sua ricostruzione)
  • perdita presunta (l’unità si presume perita il giorno successivo a quello cui risale l’ultima notizia, quando siano trascorsi quattro mesi dall’ultima notizia)
  • demolizione (equivale alla rottamazione del settore automobilistico)
  • trasferimento o vendita all’estero (si verifica quando il proprietario decida di trasferire l’iscrizione del mezzo in un registro straniero oppure quando venda l’unità a straniero che non intenda mantenere l’iscrizione nel registro italiano; in entrambi i casi il proprietario dovrà richiedere all’ufficio di iscrizione il c.d. nulla-osta alla dismissione della bandiera nazionale)
  • passaggio a altro registro (si verifica quando il proprietario cambia la destinazione del mezzo dal diporto al mercantile)

Per ottenere la cancellazione per passaggio di categoria (da imbarcazione a natante), basta presentare una domanda all’ufficio d’iscrizione dell’ex imbarcazione, allegando la relativa licenza di navigazione 
Per i natanti non marcati CE cancellati per cambio di categoria, è opportuno richiedere l’estratto del R.I.D., documento che riporta gli estremi dell’iscrizione e la descrizione dell’unità, per dimostrare che l’unità era abilitata alla navigazione senza alcun limite e che quindi, come natante, può navigare sino a 12 miglia di distanza dalla costa. L’estratto serve anche per certificare il numero delle persone trasportabili. 
Le sigle distintive degli uffici marittimi sono riportate nella Tabella 3.5, ricordando che in futuro scompariranno molte sigle, cioè quelle degli uffici minori che non sono più adibiti all’immatricolazione delle unità da diporto.

 

Sigle di individuazione
Per le unità da diporto immatricolate è prevista l’assegnazione di una sigla di individuazione, unica e, su richiesta del proprietario, di un nome (unico per ufficio d’iscrizione).
La sigla di individuazione è composta dalla sigla dell’ufficio d’iscrizione, dal numero progressivo d’iscrizione nel registro dell’ufficio e dalla lettera D o dalle due lettere ND, se trattasi, rispettivamente, di iscrizione nel registro delle imbarcazioni o in quello delle navi da diporto.
La sigla deve essere applicata sulla fiancata dell’unità verso prora, a dritta, e verso poppa, a sinistra.

AGENZIA MASSA - SEDE BACOLI

Viale Carlo Vanvitelli,118 - 
80070 Bacoli (NA)

P.iva 06123351212

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